Ai sensi della LR 79/2012 e del regolamento elettorale, le liste dei candidati che intendono partecipare alle elezioni consortili del 1-5 ottobre 2024 possono essere presentate, presso l’ufficio elettorale temporaneo del Consorzi di Bonifica di riferimento, nelle seguenti date:
- Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord: dal 1 al 5 settembre 2024
- Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno: dal 29 agosto al 2 settembre 2024
- Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno: dal 29 agosto al 2 settembre 2024
- Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno: dal 30 agosto al 3 settembre 2024
- Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa: dal 31 agosto al 4 settembre 2024
- Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud: dal 29 agosto al 2 settembre 2024
La consegna è possibile dalle ore 09:00 alle ore 13:00 di tutti i giorni, compresi il sabato e la domenica.
Le liste dei candidati devono essere predisposte in duplice copia: una copia viene firmata dal responsabile dell’ufficio elettorale che la riceve, riporta l’ora e la data di consegna e costituisce ricevuta.
Con le liste dei candidati o le singole candidature devono essere presentati, in ossequio al regolamento elettorale, i seguenti documenti:
- gli atti di accettazione delle candidature accompagnati da una autocertificazione dei candidati in cui gli stessi dichiarano di non ricadere nei casi di ineleggibilità e incandidabilità di cui agli art. 11 bis e 11 ter della LR 79/2012;
- i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati;
- la dichiarazione di presentazione delle candidature firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero degli aventi diritto al voto ovvero il 2 per cento degli aventi diritto al voto della sezione o in alternativa da un numero di aventi diritto al voto non inferiore a 60 per la terza sezione; non inferiore a 120 per la seconda sezione; a 180 per la prima sezione.
Le firme dei candidati e dei presentatori della lista sono autenticate con le modalità di cui all’art. 38 del DPR 445/2000 o nelle restanti forme previste dalla legge.
I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista, sia in qualità di sottoscrittori sia in qualità di candidati.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.
Il primo firmatario di ciascuna lista o il rappresentante di lista indicato, all’atto della presentazione della lista, fornisce l’indirizzo di posta elettronica certificata o altro recapito a cui l’ufficio elettorale temporaneo può e deve inviare eventuali comunicazioni relative alla lista.